Articolo 6 del Decreto 24 luglio 1996, n. 501
Articolo 5Articolo 7
Versione
11 ottobre 1996
Art. 6. Ricorsi 1. Avverso le determinazioni del presidente della giunta regionale, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori che hanno effettuato le comunicazioni di cui agli articoli 2 e 3 possono presentare ricorso al Ministero dell'industria, con atto notificato a loro cura a tutte le altre organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni dei consumatori controinteressate e al presidente della giunta regionale.
Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche va depositato presso il Ministero dell'industria entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della determinazione impugnata.
2. Le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori controinteressate presentano le proprie controdeduzioni al Ministero dell'industria entro il termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso di cui al comma 1. Entro lo stesso termine il presidente della giunta regionale fa pervenire al Ministero dell'industria apposita relazione, corredata della documentazione necessaria.
3. Il Ministro dell'industria decide sul ricorso entro il termine di trenta giorni a partire dal trentesimo giorno utile per la presentazione delle memorie di cui al comma 2 sulla base della documentazione pervenuta. Il termine e' prorogato di trenta giorni qualora si renda necessario, in via interlocutoria, procedere all'acquisizione di ulteriore documentazione probatoria.
Entrata in vigore il 11 ottobre 1996
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