Articolo 5 del Decreto 24 luglio 1996, n. 501
Articolo 4Articolo 6
Versione
11 ottobre 1996
Art. 5. Determinazione del numero dei rappresentanti 1. Il presidente della giunta regionale, entro venti giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 6 dell'art. 2:
a) rileva il grado di rappresentativita' di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore;
b) individua, in base ai criteri di cui al comma 3, le organizzazioni imprenditoriali - o gruppi di organizzazioni, ai sensi dell'art. 4 - che designano i componenti nel consiglio camerale nonche' il numero dei componenti che ciascuna di queste designa;
c) determina, tenendo conto dei criteri di cui al comma 6, a quale organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, spetta designare il componente in consiglio;
d) notifica tali determinazioni a tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni di consumatori che hanno effettuato le comunicazioni di cui agli articoli 2 e 3.
2. Il grado di rappresentativita' di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore e' definito dalla media aritmetica dei seguenti parametri:
a) incidenza percentuale del numero delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale rispetto al totale delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che abbiano provveduto alle comunicazioni;
b) incidenza percentuale del numero degli occupati nelle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale rispetto al totale degli occupati nelle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che abbiano provveduto alle comunicazioni;
c) incidenza percentuale del valore aggiunto relativo agli occupati delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale rispetto al valore aggiunto totale relativo agli occupati delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che abbiano provveduto alle comunicazioni.
3. Il numero dei componenti il consiglio che ciascuna organizzazione imprenditoriale o gruppo di organizzazioni designa e' determinato tenuto conto dei posti previsti nello statuto camerale per ciascun settore economico, dividendo il grado di rappresentativita' di ciascuna organizzazione imprenditoriale o gruppo di organizzazioni per 1, 2, 3, 4 ed oltre sino alla concorrenza del numero dei seggi disponibili per il relativo settore economico e disponendo i quozienti cosi' ottenuti in una graduatoria decrescente, in un numero pari a quello dei seggi da attribuire. A ciascuna organizzazione imprenditoriale spetta designare un numero di componenti il consiglio pari ai quozienti ad essa riferibili compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere, qualora risulti attribuibile un solo seggio, questo e' attribuito all'organizzazione imprenditoriale che ha il livello di rappresentativita' piu' alto per organizzazione, diffusione e attivita' svolta sul territorio.
4. Per i settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura l'autonoma rappresentanza per le piccole imprese, nell'ambito del numero complessivo di componenti il consiglio spettanti a ciascuno di detti settori, e' assicurata dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni imprenditoriali che presentano il piu' alto indice di rappresentativita' per le piccole imprese, calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'art. 2, comma 5.
5. Per il settore delle societa' in forma cooperativa l'autonoma rappresentanza e' assicurata dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni che presentano il piu' alto indice di rappresentativita' per detto settore calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'art. 2, comma 5, ed a parita' di quoziente nelle cifre intere dall'organizzazione che presenta il piu' elevato numero di soci delle cooperative aderenti.
6. Ai fini dell'adozione delle determinazioni di cui al comma 1, lettera c), il presidente della giunta regionale attribuisce, in termini comparativi, a ciascuna organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, un punteggio per ciascuno dei tre parametri di cui all'art. 3; il punteggio massimo attribuibile a ciascun parametro non puo' superare il 50 per cento del punteggio massimo che si intende attribuire ai tre parametri nel loro complesso.
Entrata in vigore il 11 ottobre 1996
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