Art. 4. Presentazione congiunta delle notizie e dei dati 1. Due o piu' organizzazioni imprenditoriali operanti nel medesimo settore ovvero due o piu' organizzazioni sindacali o associazioni dei consumatori, possono concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi qualora presentino al presidente della camera di commercio, entro il termine di cui all'art. 2, comma 2, una dichiarazione di apparentamento.
2. La dichiarazione, recante la sottoscrizione congiunta ed autenticata dei legali rappresentanti delle organizzazioni o associazioni partecipanti, contiene l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il consiglio camerale.
3. In caso di apparentamento le organizzazioni o associazioni partecipanti al raggruppamento possono presentare congiuntamente i dati e le notizie di cui al comma 2 dell'art. 2 ovvero i dati e notizie di cui all'art. 3.
2. La dichiarazione, recante la sottoscrizione congiunta ed autenticata dei legali rappresentanti delle organizzazioni o associazioni partecipanti, contiene l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il consiglio camerale.
3. In caso di apparentamento le organizzazioni o associazioni partecipanti al raggruppamento possono presentare congiuntamente i dati e le notizie di cui al comma 2 dell'art. 2 ovvero i dati e notizie di cui all'art. 3.