Legge 22 novembre 1954, n. 1123

Commentari0

    Giurisprudenza0

      Versioni del testo

      • Art. 1. Articolo unico.

        Il primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529 , e' sostituito dal seguente:
        "L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici:
        a) nelle frazioni di Comune aventi una popolazione superiore ai 1000 abitanti;
        b) in quelle che, avendo una popolazione compresa fra i 1000 ed i 500 abitanti, siano distanti piu' di 5 chilometri dal piu' vicino posto telefonico pubblico;.
        c) in quei nuclei abitati che, comprendendo una popolazione di almeno 300 unita', distribuita in abitazioni entro un perimetro il cui diametro non ecceda il chilometro, si trovino ad una quota non inferiore ai 600 metri sul livello del mare e distino piu' di 5 chilometri dal piu' vicino posto telefonico pubblico;
        d) nelle frazioni di cui alle lettere b) e e), anche se aventi una distanza dal piu' vicino posto telefonico pubblico inferiore a quella ivi prevista ed altitudine inferiore ai 600 metri, quando concorrano particolari motivi specialmente di ordine sociale;
        e) negli scali ferroviari che distino piu' di 4 chilometri dal piu' vicino posto telefonico pubblico. I nuovi posti telefonici previsti dalla presente disposizione sono installati ciascuno nei locali stessi della stazione a tal uopo gratuitamente forniti dall'Amministrazione delle ferrovie".