Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333
Articolo 10Articolo 12
Versione
3 dicembre 2000
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Versione
29 dicembre 2002
Art. 11. Disposizioni transitorie relative
al computo della quota di riserva 1. I datori di lavoro pubblici e privati, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999 , possono computare i lavoratori disabili gia' occupati ai sensi della legge sul collocamento obbligatorio nonche' i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 2, della citata legge, nei limiti della percentuale ivi prevista.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 OTTOBRE 2002, N. 236, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 284)) .
Entrata in vigore il 29 dicembre 2002
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