Articolo 13 del Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505
Articolo 12Articolo 14
Versione
15 gennaio 2000
Art. 13. 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 47, comma 1, lettera i), le parole: "alle lettere h) e i)" sono sostituite con: "alle lettere c) e d)";
b) nell'articolo 48:
1) al comma 2, la lettera f) e' sostituita dalle seguenti:
"f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12;
f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonche' per borse di studio a favore dei medesimi familiari;";
2) al comma 2, la lettera g) e' sostituita dalle seguenti:
"g) il valore delle azioni offerte alla generalita' dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla societa' emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito;";
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa";
4) nel comma 4, lettera b), le parole: "vigente al momento della concessione del prestito" sono sostituite dalle seguenti: "vigente al termine di ciascun anno";
c) nell'articolo 48-bis, comma 1, dopo la lettera d), e' inserita la seguente: "d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 47, percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l'eta' prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta lire sei milioni.".
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2000. Le disposizioni di cui alle lettere b), n. 2) e n. 3) non si applicano alle assegnazioni di titoli effettuate anteriormente alla predetta data, nonche' a quelle derivanti dall'esercizio di opzioni attribuite dal 1o gennaio 1998 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
NOTE ALL'ARTICOLO 13

Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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