Art. 8. 1. L' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 20. - 1. Nel processo civile ciascuna parte ha facolta' di scegliere la lingua per la redazione dei propri atti processuali. La scelta avviene per effetto della redazione nell'una o nell'altra lingua dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta o degli atti aventi funzione equipollente.
2. Quando l'atto introduttivo di un giudizio e la comparsa di risposta ovvero gli atti equipollenti sono redatti nella stessa lingua il processo e' monolingue. In caso contrario il processo e' bilingue.
3. Il processo bilingue prosegue monolingue nelle seguenti ipotesi:
a) se l'attore aderisce alla lingua scelta dalle altre parti, se ad esse comune;
b) se, essendosi costituiti, anche in momenti diversi, piu' convenuti o terzi interventori in lingua diversa, l'attore e i convenuti o terzi interventori che hanno scelto la medesima lingua aderiscono alla lingua scelta dalle altre parti.
4. La dichiarazione di adesione e' fatta dalla parte o dal suo procuratore speciale, a pena di decadenza:
a) verbalmente fino alla prima udienza di trattazione ovvero, in caso di costituzione successiva, fino alla prima udienza dopo la costituzione;
b) mediante atto sottoscritto e notificato alle altre parti prima dell'udienza di cui alla lettera a).
5. In caso di riunione di piu' processi anteriormente svoltisi come processi monolingue ma in lingue diverse, le parti costituite in uno dei processi possono aderire alla scelta della lingua dell'altro processo. La dichiarazione di adesione e' fatta dalla parte o dal suo procuratore speciale, a pena di decadenza:
a) verbalmente alla prima udienza successiva al provvedimento di riunione dei processi;
b) mediante atto sottoscritto e notificato alle altre parti prima dell'udienza di cui alla lettera a).
6. Nel processo divenuto monolingue per adesione, le parti possono chiedere al giudice che a cura e spese dell'ufficio siano tradotti gli atti e i documenti anteriormente redatti o depositati in lingua diversa da quella in cui prosegue il processo; il giudice puo' escludere in tutto o in parte la traduzione di documenti depositati dalle parti, ove ritenuti manifestamente irrilevanti.
7. Nel processo divenuto bilingue gli atti redatti in una lingua devono essere tradotti a cura e spese dell'ufficio nell'altra lingua, salva la rinuncia fatta dalle parti o da un loro procuratore speciale; inoltre ciascuna parte puo' chiedere la traduzione dei documenti depositati; il giudice puo' escludere in tutto o in parte la traduzione di documenti depositati dalle parti, ove ritenuti manifestamente irrilevanti.
8. I verbali nel processo bilingue sono redatti contestualmente nelle due lingue.
9. Gli atti ed i documenti notificati ad istanza di parte debbono essere tradotti nella lingua italiana o tedesca ove il destinatario, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della notificazione, richieda la traduzione con atto da notificare alla parte istante a mezzo ufficiale giudiziario; la traduzione degli atti e dei documenti a cura di parte e' notificata entro i successivi quindici giorni, nei modi e nelle forme prescritti per l'originale.
La traduzione e' esente da bollo. La richiesta di traduzione interrompe i termini che ricominciano a decorrere dalla notifica della traduzione.
10. Gli atti e documenti in lingua tedesca notificati fuori del territorio della provincia di Bolzano devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana.
11. I testimoni vengono interrogati e rispondono nella lingua da essi prescelta, con verbalizzazione nella sola lingua del processo in quello monolingue e nella lingua prescelta nel processo bilingue, con successiva traduzione del relativo verbale a cura e spese dell'ufficio, salva la rinuncia fatta dalle parti o da un loro procuratore speciale.
12. Nel processo monolingue il consulente tecnico usa la lingua del processo, salvo che ricorrano le esigenze previste dal comma 2 e dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 22 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ; nel processo bilingue redige le sue relazioni e risponde oralmente ai quesiti nella propria madrelingua.
13. Nel processo monolingue le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice vengono redatti nella lingua del processo. Nel processo bilingue vengono redatti contestualmente nelle due lingue.".
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dei commi secondo e terzo dell'art. 22, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile :
"Art. 22. - (Omissis).
Il giudice istruttore che conferisce un incarico ad un consulente tecnico iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.
Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico e' conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.".
"Art. 20. - 1. Nel processo civile ciascuna parte ha facolta' di scegliere la lingua per la redazione dei propri atti processuali. La scelta avviene per effetto della redazione nell'una o nell'altra lingua dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta o degli atti aventi funzione equipollente.
2. Quando l'atto introduttivo di un giudizio e la comparsa di risposta ovvero gli atti equipollenti sono redatti nella stessa lingua il processo e' monolingue. In caso contrario il processo e' bilingue.
3. Il processo bilingue prosegue monolingue nelle seguenti ipotesi:
a) se l'attore aderisce alla lingua scelta dalle altre parti, se ad esse comune;
b) se, essendosi costituiti, anche in momenti diversi, piu' convenuti o terzi interventori in lingua diversa, l'attore e i convenuti o terzi interventori che hanno scelto la medesima lingua aderiscono alla lingua scelta dalle altre parti.
4. La dichiarazione di adesione e' fatta dalla parte o dal suo procuratore speciale, a pena di decadenza:
a) verbalmente fino alla prima udienza di trattazione ovvero, in caso di costituzione successiva, fino alla prima udienza dopo la costituzione;
b) mediante atto sottoscritto e notificato alle altre parti prima dell'udienza di cui alla lettera a).
5. In caso di riunione di piu' processi anteriormente svoltisi come processi monolingue ma in lingue diverse, le parti costituite in uno dei processi possono aderire alla scelta della lingua dell'altro processo. La dichiarazione di adesione e' fatta dalla parte o dal suo procuratore speciale, a pena di decadenza:
a) verbalmente alla prima udienza successiva al provvedimento di riunione dei processi;
b) mediante atto sottoscritto e notificato alle altre parti prima dell'udienza di cui alla lettera a).
6. Nel processo divenuto monolingue per adesione, le parti possono chiedere al giudice che a cura e spese dell'ufficio siano tradotti gli atti e i documenti anteriormente redatti o depositati in lingua diversa da quella in cui prosegue il processo; il giudice puo' escludere in tutto o in parte la traduzione di documenti depositati dalle parti, ove ritenuti manifestamente irrilevanti.
7. Nel processo divenuto bilingue gli atti redatti in una lingua devono essere tradotti a cura e spese dell'ufficio nell'altra lingua, salva la rinuncia fatta dalle parti o da un loro procuratore speciale; inoltre ciascuna parte puo' chiedere la traduzione dei documenti depositati; il giudice puo' escludere in tutto o in parte la traduzione di documenti depositati dalle parti, ove ritenuti manifestamente irrilevanti.
8. I verbali nel processo bilingue sono redatti contestualmente nelle due lingue.
9. Gli atti ed i documenti notificati ad istanza di parte debbono essere tradotti nella lingua italiana o tedesca ove il destinatario, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della notificazione, richieda la traduzione con atto da notificare alla parte istante a mezzo ufficiale giudiziario; la traduzione degli atti e dei documenti a cura di parte e' notificata entro i successivi quindici giorni, nei modi e nelle forme prescritti per l'originale.
La traduzione e' esente da bollo. La richiesta di traduzione interrompe i termini che ricominciano a decorrere dalla notifica della traduzione.
10. Gli atti e documenti in lingua tedesca notificati fuori del territorio della provincia di Bolzano devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana.
11. I testimoni vengono interrogati e rispondono nella lingua da essi prescelta, con verbalizzazione nella sola lingua del processo in quello monolingue e nella lingua prescelta nel processo bilingue, con successiva traduzione del relativo verbale a cura e spese dell'ufficio, salva la rinuncia fatta dalle parti o da un loro procuratore speciale.
12. Nel processo monolingue il consulente tecnico usa la lingua del processo, salvo che ricorrano le esigenze previste dal comma 2 e dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 22 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ; nel processo bilingue redige le sue relazioni e risponde oralmente ai quesiti nella propria madrelingua.
13. Nel processo monolingue le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice vengono redatti nella lingua del processo. Nel processo bilingue vengono redatti contestualmente nelle due lingue.".
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dei commi secondo e terzo dell'art. 22, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile :
"Art. 22. - (Omissis).
Il giudice istruttore che conferisce un incarico ad un consulente tecnico iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.
Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico e' conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.".