Articolo 11 del Decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283
Articolo 10Articolo 12
Versione
29 luglio 2001
Art. 11. null ita' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di tutti gli atti successivi redatti nella lingua diversa.".
Entrata in vigore il 29 luglio 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente