Art. 13. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 , sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Le sedi notarili in provincia di Bolzano sono assegnate ai candidati risultati vincitori nei concorsi nazionali e in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al comma 1. In caso di permanenza di sedi vacanti, i posti sono coperti con trasferimenti di notai in esercizio ovvero, in subordine, con nomina di candidati risultati idonei in detti concorsi nazionali e in possesso del predetto attestato di bilinguismo.
1-ter. Qualora i posti vacanti non vengano coperti con le procedure di cui al comma 2, sono banditi dal Ministero della giustizia appositi concorsi cui possono partecipare candidati in possesso del medesimo attestato di bilinguismo. La commissione d'esame di cui agli articoli 13 e 14 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 , e' composta da cinque membri che conoscano adeguatamente la lingua italiana e la lingua tedesca, scelti da un elenco predisposto dal Ministero della giustizia, sentito il Consiglio nazionale del notariato. Le prove si svolgono a Roma con i medesimi criteri e procedure previsti per i concorsi nazionali e devono tenere conto delle particolari discipline in materia di diritto civile e amministrativo vigenti nella provincia di Bolzano. I notai nominati a seguito di concorsi nazionali nei quali sono risultati idonei e i notai nominati a seguito dell'apposito concorso di cui al presente comma, assegnati ad una sede nella provincia di Bolzano, possono essere trasferiti ad altra sede sita nella medesima provincia solo dopo tre anni dall'assegnazione e ad altra sede sita fuori dalla provincia solo dopo dieci anni dalla assegnazione stessa.".
Note all'art. 13:
- L'art. 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 31. - 1. Per ottenere l'assegnazione di una sede nella provincia di Bolzano al notaio e' richiesta la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e successive modifiche.
1-bis. Le sedi notarili in provincia di Bolzano sono assegnate ai candidati risultati vincitori nei concorsi nazionali e in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al comma 1. In caso di permanenza di sedi vacanti, i posti sono coperti con trasferimenti di notai in esercizio ovvero, in subordine, con nomina di candidati risultati idonei in detti concorsi nazionali e in possesso del predetto attestato di bilinguismo.
1-ter. Qualora i posti vacanti non vengano coperti con le procedure di cui al comma 2, sono banditi dal Ministero della giustizia appositi concorsi cui possono partecipare candidati in possesso del medesimo attestato di bilinguismo. La commissione d'esame di cui agli articoli 13 e 14 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 , e' composta da cinque membri che conoscano adeguatamente la lingua italiana e la lingua tedesca, scelti da un elenco predisposto dal Ministero della giustizia, sentito il Consiglio nazionale del notariato. Le prove si svolgono a Roma con i medesimi criteri e procedure previsti per i concorsi nazionali e devono tenere conto delle particolari discipline in materia di diritto civile e amministrativo vigenti nella provincia di Bolzano. I notai nominati a seguito di concorsi nazionali nei quali sono risultati idonei e i notai nominati a seguito dell'apposito concorso di cui al presente comma, assegnati ad una sede nella provincia di Bolzano, possono essere trasferiti ad altra sede sita nella medesima provincia solo dopo tre anni dall'assegnazione, e ad altra sede sita fuori dalla provincia solo dopo dieci anni dalla assegnazione stessa".
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 14 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 (Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro):
"Art. 18. - La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del Ministro per la giustizia, e' composta:
a) di un magistrato, anche se trattenuto al Ministero, avente grado non inferiore a consigliere di cassazione o equiparato, il quale la presiede;
b) di un professore di materie giuridiche in una universita' o istituto superiore di grado universitario;
c) di un consigliere, di Corte d'appello o equiparato trattenuto al Ministero della giustizia con funzioni di direttore capo di ufficio o di ispettore superiore;
d) di due notai anche se cessati dall'esercizio notarile.
La commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della prova di preselezione di cui agli articoli 5-bis e 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni.".
"Art. 14. - Il Ministro nomina pure un magistrato avente grado non inferiore a consigliere di cassazione o equiparato, anche se trattenuto al Ministero di grazia e giustizia, per supplire il presidente in caso di assenza o di impedimento, e un commissario supplente per ciascun commissario effettivo fra gli appartenenti alle corrispondenti categorie.
Il Ministro designa inoltre per le funzioni di segreteria nel numero necessario magistrati trattenuti al Ministero. L'ufficio di segreteria sara' coadiuvato da quel numero di impiegati che le necessita' del concorso richiederanno.".
"1-bis. Le sedi notarili in provincia di Bolzano sono assegnate ai candidati risultati vincitori nei concorsi nazionali e in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al comma 1. In caso di permanenza di sedi vacanti, i posti sono coperti con trasferimenti di notai in esercizio ovvero, in subordine, con nomina di candidati risultati idonei in detti concorsi nazionali e in possesso del predetto attestato di bilinguismo.
1-ter. Qualora i posti vacanti non vengano coperti con le procedure di cui al comma 2, sono banditi dal Ministero della giustizia appositi concorsi cui possono partecipare candidati in possesso del medesimo attestato di bilinguismo. La commissione d'esame di cui agli articoli 13 e 14 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 , e' composta da cinque membri che conoscano adeguatamente la lingua italiana e la lingua tedesca, scelti da un elenco predisposto dal Ministero della giustizia, sentito il Consiglio nazionale del notariato. Le prove si svolgono a Roma con i medesimi criteri e procedure previsti per i concorsi nazionali e devono tenere conto delle particolari discipline in materia di diritto civile e amministrativo vigenti nella provincia di Bolzano. I notai nominati a seguito di concorsi nazionali nei quali sono risultati idonei e i notai nominati a seguito dell'apposito concorso di cui al presente comma, assegnati ad una sede nella provincia di Bolzano, possono essere trasferiti ad altra sede sita nella medesima provincia solo dopo tre anni dall'assegnazione e ad altra sede sita fuori dalla provincia solo dopo dieci anni dalla assegnazione stessa.".
Note all'art. 13:
- L'art. 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 31. - 1. Per ottenere l'assegnazione di una sede nella provincia di Bolzano al notaio e' richiesta la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e successive modifiche.
1-bis. Le sedi notarili in provincia di Bolzano sono assegnate ai candidati risultati vincitori nei concorsi nazionali e in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al comma 1. In caso di permanenza di sedi vacanti, i posti sono coperti con trasferimenti di notai in esercizio ovvero, in subordine, con nomina di candidati risultati idonei in detti concorsi nazionali e in possesso del predetto attestato di bilinguismo.
1-ter. Qualora i posti vacanti non vengano coperti con le procedure di cui al comma 2, sono banditi dal Ministero della giustizia appositi concorsi cui possono partecipare candidati in possesso del medesimo attestato di bilinguismo. La commissione d'esame di cui agli articoli 13 e 14 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 , e' composta da cinque membri che conoscano adeguatamente la lingua italiana e la lingua tedesca, scelti da un elenco predisposto dal Ministero della giustizia, sentito il Consiglio nazionale del notariato. Le prove si svolgono a Roma con i medesimi criteri e procedure previsti per i concorsi nazionali e devono tenere conto delle particolari discipline in materia di diritto civile e amministrativo vigenti nella provincia di Bolzano. I notai nominati a seguito di concorsi nazionali nei quali sono risultati idonei e i notai nominati a seguito dell'apposito concorso di cui al presente comma, assegnati ad una sede nella provincia di Bolzano, possono essere trasferiti ad altra sede sita nella medesima provincia solo dopo tre anni dall'assegnazione, e ad altra sede sita fuori dalla provincia solo dopo dieci anni dalla assegnazione stessa".
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 14 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 (Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro):
"Art. 18. - La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del Ministro per la giustizia, e' composta:
a) di un magistrato, anche se trattenuto al Ministero, avente grado non inferiore a consigliere di cassazione o equiparato, il quale la presiede;
b) di un professore di materie giuridiche in una universita' o istituto superiore di grado universitario;
c) di un consigliere, di Corte d'appello o equiparato trattenuto al Ministero della giustizia con funzioni di direttore capo di ufficio o di ispettore superiore;
d) di due notai anche se cessati dall'esercizio notarile.
La commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della prova di preselezione di cui agli articoli 5-bis e 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni.".
"Art. 14. - Il Ministro nomina pure un magistrato avente grado non inferiore a consigliere di cassazione o equiparato, anche se trattenuto al Ministero di grazia e giustizia, per supplire il presidente in caso di assenza o di impedimento, e un commissario supplente per ciascun commissario effettivo fra gli appartenenti alle corrispondenti categorie.
Il Ministro designa inoltre per le funzioni di segreteria nel numero necessario magistrati trattenuti al Ministero. L'ufficio di segreteria sara' coadiuvato da quel numero di impiegati che le necessita' del concorso richiederanno.".