Articolo 55 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395
Articolo 54Articolo 56
Versione
7 ottobre 1995
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Versione
18 agosto 1999
Art. 55. Elevazione e aggiornamento culturale 1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento
culturale e professionale del personale.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli organismi di rappresentanza
possono avanzare proposte, non vincolanti e comunque compatibili con le esigenze di servizio, agli enti istituzionalmente competenti.
(( 2-bis. Ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento del
personale potranno essere realizzate, qualora l'Amministrazione lo ritenga piu' conveniente, anche attraverso protocolli o convenzioni con enti locali, universita', societa', private e Amministrazioni.
2-ter. Per garantire le attivita' formative del presente articolo le Amministrazioni utilizzeranno oltre alle quote previste dai rispettivi bilanci, anche le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie. ))
Entrata in vigore il 18 agosto 1999
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