Art. 55. Elevazione e aggiornamento culturale 1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento
culturale e professionale del personale.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli organismi di rappresentanza
possono avanzare proposte, non vincolanti e comunque compatibili con le esigenze di servizio, agli enti istituzionalmente competenti.
(( 2-bis. Ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento del
personale potranno essere realizzate, qualora l'Amministrazione lo ritenga piu' conveniente, anche attraverso protocolli o convenzioni con enti locali, universita', societa', private e Amministrazioni.
2-ter. Per garantire le attivita' formative del presente articolo le Amministrazioni utilizzeranno oltre alle quote previste dai rispettivi bilanci, anche le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie. ))
culturale e professionale del personale.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli organismi di rappresentanza
possono avanzare proposte, non vincolanti e comunque compatibili con le esigenze di servizio, agli enti istituzionalmente competenti.
(( 2-bis. Ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento del
personale potranno essere realizzate, qualora l'Amministrazione lo ritenga piu' conveniente, anche attraverso protocolli o convenzioni con enti locali, universita', societa', private e Amministrazioni.
2-ter. Per garantire le attivita' formative del presente articolo le Amministrazioni utilizzeranno oltre alle quote previste dai rispettivi bilanci, anche le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie. ))