Articolo 44 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395
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7 ottobre 1995
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12 ottobre 1995
Art. 44. Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari. 1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 17 della legge 23 marzo
1983, n. 78 , in materia di corresponsione e cumulabilita' delle indennita' di impiego operativo e delle relative indennita' supplementari, nonche' dall' art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 , (( nei confronti del personale di cui all'art. 34, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, )) le indennita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennita' supplementari sono rapportate alle misure vigenti per imilitari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.
2. Il personale in servizio alla data del 15 dicembre 1995 che, in applicazione del comma 1 si trovi nella condizione di aver diritto ad una indennita' di misura inferiore a quella di cui sia gia' provvisto, conserva il trattamento in godimento.
3. Per la corrispondenza dei gradi e dei ruoli del personale delle Forze armate con quelli dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza si rinvia, per il personale non direttivo, alle tabelle
A/1 e A/2, allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 .
Entrata in vigore il 12 ottobre 1995
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