Articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395
Articolo 42Articolo 44
Versione
7 ottobre 1995
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Versione
1 settembre 1998
Art. 43. Indennita' di presenza notturna e festiva 1. A decorrere dal 1 novembre 1995 al personale che presta servizio in un giorno festivo e a quello impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, sono corrisposte, rispettivamente, L. 9.900 lorde per ciascun turno e L. 2.000 lorde per ciascuna ora.
2. A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, e' corrisposto, in luogo della indennita' festiva di cui al comma 1, un compenso nella misura lorda di L. 38.000. ((2))

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha disposto (con l'art. 17, comma 1 e 2) che a decorrere dal 1 gennaio 1997 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 del presente articolo 43 e' rideterminata nella misura lorda di L. 2.300 per ciascuna ora e che a decorrere dal 1 ottobre 1996 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui al comma 1 rideterminata nella misura lorda di L. 11.500 per ogni turno.
Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 3) che "a decorrere dal 1 luglio 1996, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 2 del presente articolo 43, in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2, e' rideterminato nella misura lorda di L. 50.000.
Entrata in vigore il 1 settembre 1998
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