Articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395
Articolo 34Articolo 36
Versione
7 ottobre 1995
>
Versione
1 settembre 1998
>
Versione
18 agosto 1999
>
Versione
15 giugno 2022
Art. 35. Nuovi stipendi 1. Gli stipendi stabiliti dall' art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , e dall' art. 22 della legge
7 agosto 1990, n. 232 , comprensivi del conglobamento dell'elemento
distinto della retribuzione di cui all' art. 7 del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384 , convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 , sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:



Livello V L. 113.000
" VI L. 123.000
" VI-bis L. 131.000
" VII L. 139.000
" VII-bis L. 150.000
" VIII L. 161.000
" IX L. 182.000


2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1
dicembre 1995.
3. Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti
aumenti stipendiali mensili lordi:



Livello V L. 86.000
" VI L. 94.000
" VI-bis L. 100.000
" VII L. 106.000
" VIII L. 123.000
" IX L. 140.000


4. Dal 1 settembre 1995 al livello VII bis di cui ai decreti
legislativi 12 maggio 1995, n. 198, e n. 199 , compete l'aumento mensile lordo di L. 114.000.
5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo ed assorbono il
miglioramento economico mensile lordo previsto dal decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89 , convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186 .
6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:



Livello V L. 11.677.000
" VI L. 13.047.000
" VI-bis L. 14.143.000
" VII L. 15.239.000
" VII-bis L. 16.471.000
" VIII L. 17.703.000
" IX L. 20.495.000. (2) ((3))




-----------------


AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha disposto (con l'art. 11) che
"gli stipendi stabiliti dal presente articolo 35 sono incrementati, a regime, dalle seguenti misure mensili lorde:

Livello V . .. L. 187.000
Livello VI . .. L. 200.000
Livello VI-bis L. 210.000
Livello VII . . L. 220.000
Livello VII-bis L. 229.500
Livello VIII . .L. 239.000
Livello IX . .. L. 262.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 luglio
1997.
3. Dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti
aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello V . .. L. 65.000
Livello VI . .. L. 70.000
Livello VI-bis . L. 74.000
Livello VII . .. L. 78.000
Livello VII-bis .L. 80.500
Livello VIII . ..L. 83.000
Livello IX . .. L. 91.000
4. Dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti
aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello V . .. L. 140.000
Livello VI . .. L. 150.000
Livello VI-bis . L. 157.000
Livello VII . .. L. 165.000
Livello VII-bis .L. 172.000
Livello VIII . ..L. 179.000
Livello IX . .. L. 196.000
5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data
del conseguimento di quello successivo. 6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti
dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

Livello V . .. L. 13.921.000
Livello VI . .. L. 15.447.000
Livello VI-bis .L. 16.663.000
Livello VII . ..L. 17.879.000
Livello VII-bis L. 19.225.000
Livello VIII . .L. 20.571.000
Livello IX . .. L. 23.639.000."

----------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 nel modificare l' art. 11 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha conseguentemente disposto (con l'art. 35) che "

"Gli stipendi stabiliti dall' articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 , sono incrementati, a regime delle seguenti misure mensili lorde:

===================================================================
Livello V lire 71.000
Livello VI lire 77.000
Livello VI-bis lire 80.000
Livello VII lire 83.000
Livello VII-bis lire 86.500
Livello VIII lire 90.000
Livello IX lire 101.000
-------------------------------------------------------------------
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto
1999.
3. Dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti
aumenti stipendiali mensili lordi:

===================================================================
Livello V lire 39.000
Livello VI lire 42.000
Livello VI-bis lire 43.500
Livello VII lire 45.000
Livello VII-bis lire 47.000
Livello VIII lire 49.000
Livello IX lire 55.000
-------------------------------------------------------------------

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del
conseguimento di quello successivo.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti
dall'applicazione dei precedenti commi, sono :

===================================================================
Livello V lire 14.773.000
Livello VI lire 16.371.000
Livello VI-bis lire 17.623.000
Livello VII lire 18.875.000
Livello VII-bis lire 20.263.000
Livello VIII lire 21.651.000
Livello IX lire 24.851.000
-------------------------------------------------------------------



6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall' articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 ".
Entrata in vigore il 15 giugno 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente