Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395
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7 ottobre 1995
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1 settembre 1998
Art. 4. Indennita' pensionabile 1. L'indennita' di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 , nelle misure derivanti dall' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' incrementata, a decorrere dal 1 novembre 1995, del 6 per cento.
2. A decorrere dal 1 novembre 1995 l'indennita' di cui al comma 1 e' incrementata di L. 37.400 mensili lorde con contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell'indennita' d'istituto previsto dall' art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 , e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In relazione agli incrementi previsti dai commi 1 e 2 l'indennita' pensionabile e' dovuta nei seguenti nuovi importi mensili lordi:



Qualifiche

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate L. 876.900 Commissario capo " " L. 861.700 Commissario " " L. 846.400 Vice commissario " " L. 815.900 Ispettore Sup.re S. U.PS " " L. 831.100 Ispettore capo " " L. 815.900 Ispettore " " L. 785.300 Vice ispettore " " L. 754.800 Sovrintendente capo " " L. 785.300 Sovrintendente " " L. 724.300 Vice sovrintendente " " L. 724.300 Assistente capo " " L. 632.100 Assistente " " L. 556.400 Agente scelto " " L. 495.300 Agente " " L. 441.900

4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 MARZO 1999, N. 254)) .
Entrata in vigore il 1 settembre 1998
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