Art. 33. Tutela legale 1. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l' art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 .
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AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto che " le disposizioni di cui al suddetto articolo, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto ".
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AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto che " le disposizioni di cui al suddetto articolo, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto ".