Articolo 22 del Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150
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14 settembre 2012
Art. 22. Indicatori 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano, definisce, con il supporto del Consiglio, gli indicatori utili alla valutazione dei progressi realizzati nella riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversita' nonche' a rilevare le tendenze nell'uso di talune sostanze attive con particolare riferimento alle colture, alle aree trattate e alle pratiche fitosanitarie adottate.
2. In relazione all'applicazione degli indicatori di cui al comma 1, nonche' degli indicatori di rischio armonizzati stabiliti a livello comunitario, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, sono definite le modalita' per la raccolta e l'elaborazione dei dati. A tal fine sono utilizzati anche i dati statistici rilevati ai sensi del regolamento (CE) n. 1185/2009 relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari.
Note all'art. 22:
Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1185/2009 si vedano le note alle premesse.
Entrata in vigore il 14 settembre 2012
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