Articolo 9 del Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 553
Articolo 8Articolo 10
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1 marzo 1994
Art. 9.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 27 GIUGNO 1994, N. 413
Entrata in vigore il 1 marzo 1994
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