Art. 40. Disposizioni transitorie 1. Le domande presentate per l'ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all'articolo 3, comma 9 , del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , per le quali non e' stata completata la procedura di valutazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono integrate sulla base delle disposizioni recate dal decreto legislativo e dal presente regolamento.
Note all'art. 40:
- Il testo dell' art. 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , e successive modificazioni, e' riportato in nota all'art. 2.
- Il testo dell' art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 , e' riportato in nota all'art. 2.
- Il testo dell' art. 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 , e' riportato in nota all'art. 2.
- Il testo dell' art. 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , e' riportato in nota all'art. 2.
Note all'art. 40:
- Il testo dell' art. 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , e successive modificazioni, e' riportato in nota all'art. 2.
- Il testo dell' art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 , e' riportato in nota all'art. 2.
- Il testo dell' art. 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 , e' riportato in nota all'art. 2.
- Il testo dell' art. 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , e' riportato in nota all'art. 2.