Articolo 40 del Decreto 16 luglio 2004, n. 250
Articolo 39Articolo 41
Versione
21 ottobre 2004
Art. 40. Disposizioni transitorie 1. Le domande presentate per l'ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all'articolo 3, comma 9 , del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , per le quali non e' stata completata la procedura di valutazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono integrate sulla base delle disposizioni recate dal decreto legislativo e dal presente regolamento.
Note all'art. 40:
- Il testo dell' art. 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , e successive modificazioni, e' riportato in nota all'art. 2.
- Il testo dell' art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 , e' riportato in nota all'art. 2.
- Il testo dell' art. 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 , e' riportato in nota all'art. 2.
- Il testo dell' art. 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , e' riportato in nota all'art. 2.
Entrata in vigore il 21 ottobre 2004
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