Articolo 12 del Decreto 16 luglio 2004, n. 250
Articolo 11Articolo 13
Versione
21 ottobre 2004
Art. 12. Garanzie 1. I beneficiari si obbligano a prestare, a garanzia del mutuo agevolato, dei relativi interessi, anche di mora, nonche' delle spese ed accessori, i consensi necessari a costituire le garanzie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo.
2. Le garanzie sono iscritte per l'intero importo del mutuo concesso, maggiorato del 20 per cento a titolo di ulteriore garanzia per interessi ed accessori di ogni specie e dell'eventuale risarcimento dei danni e del rimborso delle spese.
3. I beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative a favore di Sviluppo Italia sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalita' e i termini stabiliti nel contratto.
Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 , e' riportato in nota all'art. 5.
Entrata in vigore il 21 ottobre 2004
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