Articolo 16 del Decreto 16 luglio 2004, n. 250
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21 ottobre 2004
Art. 16. Istruttoria e valutazione delle domande 1. Le domande vengono protocollate secondo l'ordine cronologico di ricevimento e, quindi, sottoposte ad un esame diretto ad accertare:
a) la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo;
b) la sussistenza dei requisiti oggettivi inerenti i progetti di cui agli articoli 6, 8, 10 e 12 del decreto legislativo;
c) la validita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta, con specifico riferimento all'attendibilita' professionale dei soggetti proponenti, all'affidabilita' del piano finanziario, alla redditivita' e al livello tecnologico del progetto, nonche' alla potenzialita' del mercato di riferimento.
Note all'art. 16:
- Il testo degli articoli 5, 7, 9 e 11 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 , e' riportato in nota all'art. 1.
- Si riporta il testo degli articoli 6, 8, 10 e 12 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 :
«Art. 6 (Progetti finanziabili). - 1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.
2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
a) prevedono investimenti superiori a lire 5 miliardi al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
b) non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;
c) non presentano il requisito della novita' dell'iniziativa;
d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie».
«Art. 8 (Progetti finanziabili). - 1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi alla fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali, della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, dell'agricoltura e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali.
2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
a) prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto dell'IVA;
b) non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;
c) non presentano il requisito della novita' dell'iniziativa;
d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie».
«Art. 10 (Progetti finanziabili). - 1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi ai settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura.
2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
a) prevedono investimenti superiori a lire due miliardi al netto dell'IVA;
b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie».
«Art. 12 (Progetti finanziabili). - 1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.
2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
a) prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto dell'IVA nel caso di nuove iniziative;
b) prevedono investimenti superiori a lire 500 milioni al netto dell'IVA, in caso di sviluppo e consolidamento di attivita' gia' avviate;
c) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie».
Entrata in vigore il 21 ottobre 2004
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