Art. 19. Prima applicazione 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento le percentuali del settanta e del trenta per cento di cui agli articoli 2 e 5 vanno riferite alle disponibilita' in organico che risulteranno dopo che le amministrazioni avranno individuato gli uffici dirigenziali ai sensi dell' art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per una sola volta e, comunque, per non oltre tre anni dalla sua entrata in vigore, la meta' dei posti della qualifica di dirigente conferibili mediante il concorso, per esami, di cui all'art. 2 e riservati al personale dell'amministrazione che indice il concorso e' attribuita mediante concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio.
3. Al concorso, per titoli, di cui al comma 2 sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso di diploma di laurea, provenienti dalla ex carriera direttiva della stessa amministrazione od ente, ovvero assunti tramite concorso, per esami, in qualifiche corrispondenti e che abbiano maturato una anzianita' di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica, con esclusione dei periodi trascorsi nella carriera inferiore, anche se in parte riconosciuti nella carriera direttiva, di quelli acquisiti per retrodatazione della nomina e di quelli trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia, con esclusione, altresi', del personale appartenente all'ex carriera di concetto inquadrato nella settima qualifica funzionale. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 287 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per una sola volta e, comunque, per non oltre tre anni dalla sua entrata in vigore, la meta' dei posti della qualifica di dirigente conferibili mediante il concorso, per esami, di cui all'art. 2 e riservati al personale dell'amministrazione che indice il concorso e' attribuita mediante concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio.
3. Al concorso, per titoli, di cui al comma 2 sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso di diploma di laurea, provenienti dalla ex carriera direttiva della stessa amministrazione od ente, ovvero assunti tramite concorso, per esami, in qualifiche corrispondenti e che abbiano maturato una anzianita' di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica, con esclusione dei periodi trascorsi nella carriera inferiore, anche se in parte riconosciuti nella carriera direttiva, di quelli acquisiti per retrodatazione della nomina e di quelli trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia, con esclusione, altresi', del personale appartenente all'ex carriera di concetto inquadrato nella settima qualifica funzionale. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 287 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza.