Articolo 21 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439
Articolo 20Articolo 22
Versione
10 luglio 1994
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Versione
2 settembre 1999
Art. 21. Valutazione dei titoli 1. La valutazione dei titoli di servizio professionali e di cultura e' la seguente:
a) incarichi e servizi speciali . . . . . . . . fino a punti 8 b) lavori originali prodotti nell'interesse
del servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10 c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla
attivita' di istituto . . . . . . . . . . . . . . . " 11 d) frequenza di corsi di qualificazione
professionali organizzati dalla pubblica
amministrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 9 e) specializzazioni post laurea o altri
titoli culturali . . . . . . . . . . . . . . . . . " 12 f) risultati conseguiti nei concorsi
interni della carriera direttiva (a

direttore di sezione o simili) . . . . . . . . . . " 5 2. Il colloquio verte sulle materie indicate dall'amministrazione nel bando di concorso. Il punteggio da attribuire al colloquio e' compreso fra un minimo di otto decimi ed un massimo di dieci decimi.
3. Per il personale appartenente alle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , ed all' art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , il punteggio totale e' maggiorato di un decimo. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 287 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza.
Entrata in vigore il 2 settembre 1999
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