Articolo 4 del Decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8
Articolo 3Articolo 5
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27 gennaio 1987
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28 marzo 1987
Art. 4. 1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla ricostruzione degli immobili ed al ripristino delle attivita' economiche distrutti dal movimento franoso del 26 luglio 1986 nel comune di Senise sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonche' dalle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all' articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165 , e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 . E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.
2. Per conseguire le agevolazioni di cui al comma 1 deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione comunale, che ne attesti il titolo.
3. Al comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46 , le parole "e dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento Agip-Petroli di Napoli" sono sostituite dalle seguenti ", dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento Agip-Petroli di Napoli e dai fenomeni franosi del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme, di cui al decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662 e del 26 luglio 1986 nel comune di Senise".
4. ((Tutte le operazioni effettuate nelle regioni Basilicata e Campania e in tutta l'area industriale di Calaggio, ivi compreso il versante pugliese, in relazione alla realizzazione delle opere, comprese quelle di infrastrutturazione di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, con l'osservanza degli obblighi di fatturazione e di registrazione)) .
Non e' consentita la variazione in diminuzione dell'imposta di cui all' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni.
(( 4-bis. Il beneficio di cui al comma 3 del presente articolo e', altresi', esteso alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi per l'attuazione di tutti gli interventi di cui agli articoli 1, 2, 6 - limitatamente ai commi 7 e 11 10, 11 e 12 del presente Decreto ))
Entrata in vigore il 28 marzo 1987
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