Articolo 13 del Decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8
Articolo 12Articolo 13 bis
Versione
27 gennaio 1987
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Versione
28 marzo 1987
Art. 13. (( 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 7 e 13-ter e per l'ammortamento dei mutui previsto dal presente articolo, valutato, oltre a quanto specificamente previsto dal comma 15-bis dell'articolo 5 e dall'articolo 6, comma 8, in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 406 miliardi per l'anno 1987 e in lire 153 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto a lire 80 miliardi per l'anno 1986, a lire 210 miliardi per l'anno 1987 e a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante il ricavo di mutui da contrarre ai sensi dell' articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748 , il cui onere, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1987 e in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, e' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro; quanto a lire 100 miliardi nell'anno 1987 e a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Disposizioni in materia di calamita' naturali", e, quanto a lire 96 miliardi per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Reintegro fondo per la protezione civile".
2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 10 e 12, commi 1 e 4, valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1987, in lire 95 miliardi per l'anno 1988 e in lire 128 miliardi a decorrere dall'anno 1989, si provvede, quanto a lire 60 miliardi per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5935 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire 95 miliardi per l'anno 1988 e a lire 128 miliardi per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando, rispettivamente, le proiezioni degli accantonamenti "Risoluzione convenzione per la costruzione e l'esercizio della tangenziale di Napoli" e "Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree urbane degradate".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ))
Entrata in vigore il 28 marzo 1987
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