Articolo 17 della Legge 13 aprile 1977, n. 114
Articolo 16Articolo 18
Versione
17 aprile 1977
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Versione
6 marzo 1986
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Versione
22 settembre 1998
Art. 17. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322 ))
Ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione presentata a norma del comma precedente, le imposte nette determinate separatamente per ciascuno dei coniugi si sommano e le ritenute e i crediti di imposta si applicano sul loro ammontare complessivo.
Nell'ipotesi prevista nel primo comma, la notifica della cartella dei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta nei ruoli e' eseguita nei Confronti del marito.
Gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati a norma del comma precedente.
I coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito.
Entrata in vigore il 22 settembre 1998
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