Articolo 48 del Regolamento della Legge 20 gennaio 1997, n. 19
Articolo 47Articolo 49
Versione
13 febbraio 1997
Art. 48 Comportamento dei battelli a vela fra di loro
1 Quando due battelli a vela si avvicinano l'uno all'altro, in modo da rischiare l'abbordaggio, uno di essi deve manovrare per lasciare libera la rotta all'altro, nel modo seguente:
a. quando ciascuno di essi prende il vento da lati diversi, il battello che ha il vento sulla sinistra deve lasciare libera la rotta all'altro;
b. quando tutti e due i battelli hanno il vento dallo stesso lato, il battello che e' sopravvento deve lasciare libera la rotta al battello che e' sottovento;
c. se un battello con il vento sulla sinistra vede un battello sopravento e non puo' stabilire con sicurezza se l'altro ha il vento sulla sinistra o sulla dritta deve manovrare in modo da lasciare libera la rotta a quest'ultimo.
2 Ai fini della presente regola si considera sopravento il lato opposto a quello in cui e' bordato il boma della randa.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1997
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