Articolo 42 del Regolamento della Legge 20 gennaio 1997, n. 19
Articolo 41Articolo 43
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13 febbraio 1997
Art. 42 Regole generali di comportamento
1 Il conduttore deve regolare la velocita' del natante in modo da poter adempiere, in ogni momento, ai suoi doveri in relazione alle condizioni della navigazione. Egli deve eseguire ogni manovra tempestivamente ed in maniera da non generare confusioni.
2 I cambiamenti di rotta e di velocita' non devono creare pericoli di collisione.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1997
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