Articolo 22 del Regolamento della Legge 20 gennaio 1997, n. 19
Articolo 21Articolo 23
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13 febbraio 1997
Art. 22 Pannelli, bandiere e palloni
1 I pannelli, le bandiere ed i palloni prescritti vanno disposti in modo da essere ben visibili. I loro colori devono essere facilmente riconoscibili. I pannelli e le bandiere avranno il lato minore non inferiore a 60 cm. I palloni devono avere un diametro di almeno 60 cm per i battelli in servizio regolare di linea la cui lunghezza sia superiore a 15 m e 30 cm per gli altri natanti.
2 I palloni possono essere sostituiti da dispositivi equivalenti che impediscano qualsiasi confusione.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1997
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