Articolo 50 del Regolamento della Legge 20 gennaio 1997, n. 19
Articolo 49Articolo 51
Versione
13 febbraio 1997
Art. 50 Comportamento nei riguardi dei sommozzatori
Ogni natante deve mantenere una distanza di almeno 50 m dai natanti o dai luoghi sulla riva contrassegnati secondo l'articolo 34.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1997
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