Articolo 45 del Regolamento della Legge 20 gennaio 1997, n. 19
Articolo 44Articolo 46
Versione
13 febbraio 1997
Art. 45 Natanti obbligati a scostarsi da altri battelli
In caso d'incrocio o di sorpasso, ad eccezione di quanto disposto all'articolo 44, devono scostarsi:
a. tutti i natanti dai battelli in servizio regolare di linea;
b. ogni natante, ad eccezione dei battelli in servizio regolare di linea, dai battelli per il trasporto di merci;
c. ogni natante, ad eccezione dei battelli in servizio regolare di linea e dei battelli per il trasporto di merci, dalle imbarcazioni per la pesca professionale recanti i segnali previsti all'articolo 33;
d. ogni natante, ad eccezione dei battelli in servizio regolare di linea, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni per la pesca professionale recanti i segnali previsti all'articolo 33, dai battelli a vela;
e. ogni battello a motore, ad accezione dei battelli in servizio regolare di linea, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni per la pesca professionale recanti i segnali previsti all'articolo 33, dai battelli a remi.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1997
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