Articolo 39 del Regolamento della Legge 20 gennaio 1997, n. 19
Articolo 38Articolo 40
Versione
13 febbraio 1997
Art. 39 Accesso ai porti e agli imbarcatoi
1 Gli accessi ai porti aperti al traffico generale sono segnalati di notte e in caso di visibilita' ridotta, sul molo di destra, visto dal largo, mediante un fanale a luce verde, su quello di sinistra mediante un fanale a luce rossa. E' consentito di collocare un fanale supplementare di direzione a luce gialla.
2 Gli scali d'attracco di battelli per passeggeri situati fuori dei porti devono essere segnalati generalmente, di notte e in caso di visibilita' ridotta mediante uno o piu fanali a luce rossa. Inoltre puo' essere collocato un fanale di direzione a luce gialla.
3 Previo accordo con l'autorita' competente, anche i porti e gli imbarcatoi, diversi da quelli menzionati ai punti 1 e 2, possono essere segnalati nello stesso modo.
4 I fanali menzionati ai punti 1 e 2 possono essere a luce intermittente.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1997
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