Articolo 58 del Regolamento della Legge 20 gennaio 1997, n. 19
Articolo 57Articolo 59
Versione
13 febbraio 1997
Art. 58 Impiego del radar
1 Il radar puo' essere impiegato come mezzo ausiliario di navigazione quando l'osservatore e' in grado di utilizzare l'apparecchio e di interpretarne le informazioni.
2 La vedetta prescritta secondo l'articolo 56, punto 3, non e' necessaria in caso di impiego del radar.
3 L'impiego del radar non esenta dall'osservanza di tutte le norme del presente regolamento.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1997
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente