Articolo 73 del Regolamento della Legge 20 gennaio 1997, n. 19
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13 febbraio 1997
Art. 73 Indicazioni che devono figurare sulle licenze di navigazione o sui documenti-contrassegni
1 La licenza di navigazione deve contenere almeno le indicazioni seguenti:
a. tipo di natante e nome del costruttore;
b. contrassegni o nome del natante;
c. luogo di iscrizione del natante o luogo di stazionamento abituale dello stesso;
d. lunghezza e larghezza, misurata fuori tutto;
e. persone imbarcabili o portata;
f. tipo, marca e potenza del motore;
g. superficie velica;
h. equipaggio minimo (soltanto per battelli per passeggeri e per quelli adibiti al trasporto di merci come pure per gli impianti galleggianti);
i. condizioni e obblighi disposti dall'autorita';
k. nome e domicilio del proprietario o del detentore;
l. autorita' che l'ha rilasciata, luogo e data dell'emissione.
2 Il documento-contrassegno deve contenere almeno le indicazioni di cui al punto 1, lettere a., b., f., g., k. e l.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1997
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