Articolo 46 del Regolamento della Legge 20 gennaio 1997, n. 19
Articolo 45Articolo 47
Versione
13 febbraio 1997
Art. 46 Situazioni di rotte opposte e di rotte incrociate
Ferme restando le priorita' stabilite all'articolo 45 valgono le seguenti regole:
a. quando due battelli a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte, in modo da implicare rischio di abbordaggio, ciascuno di essi deve accostare a dritta in modo da passare sulla sinistra dell'altro. Pero' quando un battello non puo' stabilire con certezza se una tale situazione si sta verificando, deve ritenerla esistente ed agire di conseguenza;
b. quando due battelli a motore navigano con rotte che s'incrociano in modo da implicare rischio di abbordaggio, il battello che vede l'altro sulla propria dritta, deve lasciare libera la rotta all'
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Entrata in vigore il 13 febbraio 1997
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