Articolo 2 del Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1057
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 agosto 1948
Art. 2.
La disposizione di cui ai primo comma del precedente articolo si applica altresi' alle concentrazioni di aziende sociali effettuate, anziche' mediante fusione, mediante apporto di attivita' in societa' esistenti o da costituire, quando anche, in conseguenza di tali apporti, l'oggetto delle societa' apportanti venga limitato, per essersi l'esercizio del ramo di commercio che vi si riferisce, in tutto o in parte trasferito alle altre societa'.
Entrata in vigore il 13 agosto 1948
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