Art. 2.
La disposizione di cui ai primo comma del precedente articolo si applica altresi' alle concentrazioni di aziende sociali effettuate, anziche' mediante fusione, mediante apporto di attivita' in societa' esistenti o da costituire, quando anche, in conseguenza di tali apporti, l'oggetto delle societa' apportanti venga limitato, per essersi l'esercizio del ramo di commercio che vi si riferisce, in tutto o in parte trasferito alle altre societa'.
La disposizione di cui ai primo comma del precedente articolo si applica altresi' alle concentrazioni di aziende sociali effettuate, anziche' mediante fusione, mediante apporto di attivita' in societa' esistenti o da costituire, quando anche, in conseguenza di tali apporti, l'oggetto delle societa' apportanti venga limitato, per essersi l'esercizio del ramo di commercio che vi si riferisce, in tutto o in parte trasferito alle altre societa'.