Regolamento-art. 4 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))
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26 febbraio 1920
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6 marzo 1963
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10 febbraio 2011
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- 1. Corte Cost., sentenza 18/05/1960, n. 33Massima: Nella norma dell'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, che esclude le donne da tutti gli uffici pubblici che importano l'esercizio di diritti e potesta' politiche, il sesso femminile e' assunto come tale, non gia' a requisito di idoneita' attitudinale, ma a fondamento di incapacita' o minore capacita' per una categoria di uffici amplissima e di incerta definizione, in via di regola generale e non in via di eccezione con riferimento concreto a particolare situazioni. Tale norma e' percio' in aperto contrasto col principio di eguaglianza sancito nell'art. 3 e riaffermato, per quanto riguarda l'accesso agli uffici pubblici, nell'art. 51 della Costituzione .Massima: Spetta al giudice amministrativo giudicare della validita' di un regolamento emanato in base a una norma promulgata prima dell'entrata in vigore della Costituzione e poi dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.Leggi di più...
- giurisdizione giudice amministrativo·
- idoneità attitudinale·
- principio di eguaglianza·
- art. 7 legge 17 luglio 1919 n. 1176·
- illegittimità costituzionale·
- art. 24 Costituzione Albertina·
- riserva di legge·
- esclusione donne impieghi pubblici·
- giurisdizione Corte Costituzionale·
- art. 51 Costituzione·
- art. 3 Costituzione·
- art. 97 Costituzione·
- riserva assoluta di legge·
- riserva relativa di legge·
- discriminazione di genere