Articolo 2 del Decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258
Articolo 1Articolo 3
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13 luglio 1988
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11 agosto 1988
Art. 2. 1. Nelle province di Frosinone, Rieti, Latina, Roma e Ascoli Piceno, gli interventi straordinari ed aggiuntivi di cui all' articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64 , relativi agli incentivi ed alle agevolazioni alle attivita' produttive, sono attuati alle condizioni e nei limiti stabiliti nei commi 2 e 3.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1991, gli incentivi e le agevolazioni previsti dagli articoli 59, 101 e 105 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dagli articoli 9 , 10 , 12 e 14, commi 3 e 4 , della legge 1 marzo 1986, n. 64 , saranno applicati, nella provincia di Frosinone, rispettando complessivamente un limite di intensita' non superiore al 30 per cento.
3. Nelle province di Ascoli Piceno e Roma, fino al 31 dicembre 1990, e nelle province di Latina e Rieti, fino al 31 dicembre 1992, sono concesse le agevolazioni finanziarie contributive e fiscali nelle misure previste dagli articoli 59, 63, 69, 70, 101, 102 e 105 del testo unico di cui al comma 2, fermi restando i nuovi criteri e procedure (( fissati in materia dai provvedimenti di applicazione della legge 1 marzo 1986, n. 64 )) .
Entrata in vigore il 11 agosto 1988
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