Art. 6.
I poteri attribuiti alle Sezioni riunite della Corte dall'art. 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, sono devoluti alle Sezioni regionali riunite, le quali, ove non riconoscano cessata la causa del rifiuto, ordinano la registrazione degli atti o decreti presentati e vi appongono il visto con riserva. Il rifiuto di registrazione e' assoluto e annulla il provvedimento nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 25 del testo unico predetto. ((2)) L'elenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle deliberazioni relative, viene comunicato ogni quindici giorni direttamente all'ufficio di presidenza dell'Assemblea regionale.
Le Sezioni regionali riunite deliberano sul rendiconto generale della Regione, in conformita' degli articoli 40 e 41 del citato testo unico. La deliberazione e la relazione sul rendiconto sono trasmesse al Presidente della Regione, che ne cura la presentazione all'Assemblea regionale.
Per gli atti indicati nell'ultimo comma dell'art. 2, resta ferma la competenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti, a norma dell'art. 25 del testo unico predetto.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 19 dicembre 1966, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 24/12/1966, n. 324) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni dell'art. 2, secondo comma, e dell'art. 6, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 6 maggio 1948, n. 655 - limitatamente alla parte in cui consentono, rispettivamente, al Governo regionale di richiedere, e alle Sezioni regionali riunite della Corte dei conti di disporre, la registrazione degli atti ritenuti illegittimi in sede di controllo e l'apposizione del visto con riserva -, nonche' dell'intero secondo comma dell'art. 6 del medesimo decreto".
I poteri attribuiti alle Sezioni riunite della Corte dall'art. 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, sono devoluti alle Sezioni regionali riunite, le quali, ove non riconoscano cessata la causa del rifiuto, ordinano la registrazione degli atti o decreti presentati e vi appongono il visto con riserva. Il rifiuto di registrazione e' assoluto e annulla il provvedimento nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 25 del testo unico predetto. ((2)) L'elenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle deliberazioni relative, viene comunicato ogni quindici giorni direttamente all'ufficio di presidenza dell'Assemblea regionale.
Le Sezioni regionali riunite deliberano sul rendiconto generale della Regione, in conformita' degli articoli 40 e 41 del citato testo unico. La deliberazione e la relazione sul rendiconto sono trasmesse al Presidente della Regione, che ne cura la presentazione all'Assemblea regionale.
Per gli atti indicati nell'ultimo comma dell'art. 2, resta ferma la competenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti, a norma dell'art. 25 del testo unico predetto.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 19 dicembre 1966, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 24/12/1966, n. 324) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni dell'art. 2, secondo comma, e dell'art. 6, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 6 maggio 1948, n. 655 - limitatamente alla parte in cui consentono, rispettivamente, al Governo regionale di richiedere, e alle Sezioni regionali riunite della Corte dei conti di disporre, la registrazione degli atti ritenuti illegittimi in sede di controllo e l'apposizione del visto con riserva -, nonche' dell'intero secondo comma dell'art. 6 del medesimo decreto".