Art. 2. 1. La sezione di controllo, ferme restando le leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della Corte dei conti e per quanto non diversamente disposto dal presente articolo:
a) esercita il controllo di legittimita':
1) sui regolamenti, emanati dal governo regionale, di cui agli articoli 12, terzo comma, e 13 dello statuto;
((2) sugli atti normativi a rilevanza esterna, sugli atti di programmazione comportanti spese e sugli atti generali attuativi di norme comunitarie.)) b) verifica altresi' il rendiconto generale della regione.
2. La sezione predetta e' delegata ad esercitare il controllo di legittimita' sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella regione, e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti.
3. La sezione di controllo svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione e, nei casi previsti dalle leggi dello Stato, delle amministrazioni pubbliche statali e locali, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione.
Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti in conformita' alle leggi regionali ed alle leggi statali applicabili in Sicilia, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 19 dicembre 1966, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 24/12/1966, n. 324) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni dell'art. 2, secondo comma, e dell'art. 6, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 6 maggio 1948, n. 655 - limitatamente alla parte in cui consentono, rispettivamente, al Governo regionale di richiedere, e alle Sezioni regionali riunite della Corte dei conti di disporre, la registrazione degli atti ritenuti illegittimi in sede di controllo e l'apposizione del visto con riserva -, nonche' dell'intero secondo comma dell'art. 6 del medesimo decreto".
a) esercita il controllo di legittimita':
1) sui regolamenti, emanati dal governo regionale, di cui agli articoli 12, terzo comma, e 13 dello statuto;
((2) sugli atti normativi a rilevanza esterna, sugli atti di programmazione comportanti spese e sugli atti generali attuativi di norme comunitarie.)) b) verifica altresi' il rendiconto generale della regione.
2. La sezione predetta e' delegata ad esercitare il controllo di legittimita' sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella regione, e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti.
3. La sezione di controllo svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione e, nei casi previsti dalle leggi dello Stato, delle amministrazioni pubbliche statali e locali, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione.
Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti in conformita' alle leggi regionali ed alle leggi statali applicabili in Sicilia, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 19 dicembre 1966, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 24/12/1966, n. 324) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni dell'art. 2, secondo comma, e dell'art. 6, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 6 maggio 1948, n. 655 - limitatamente alla parte in cui consentono, rispettivamente, al Governo regionale di richiedere, e alle Sezioni regionali riunite della Corte dei conti di disporre, la registrazione degli atti ritenuti illegittimi in sede di controllo e l'apposizione del visto con riserva -, nonche' dell'intero secondo comma dell'art. 6 del medesimo decreto".