Articolo 11 del Decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603
Articolo 10Articolo 12
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29 dicembre 1994
Art. 11.
DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 17 GENNAIO 1997, N. 4
Entrata in vigore il 29 dicembre 1994
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