Articolo 2 del Regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123
Articolo 1Articolo 3
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30 marzo 1943
Art. 2.

Fuori dei casi in cui si verifica la militarizzazione di diritto ai sensi dell'articolo precedente, quando e' ordinata l'applicazione, in tutto o in parte della legge di guerra, ovvero la mobilitazione generale o parziale e in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, possono essere militarizzati i dipendenti dalle Amministrazioni della guerra, della marina e dell'aeronautica.

Nei casi suindicati, possono altresi' essere militarizzati, quando svolgono un'attivita' connessa con la preparazione o la difesa militare, o con la condotta della guerra in generale:

1° i dipendenti dalle altre Amministrazioni dello Stato o da altri Enti pubblici;

2° gli appartenenti a stabilimenti ausiliari o ad altre aziende private;

3° ogni altro cittadino.

L'ordine di militarizzazione e' emesso dal competente Ministero militare d'intesa con gli altri Ministeri eventualmente interessati, o, nel caso di appartenenti a stabilimenti ausiliari, dal Ministero della produzione bellica.


Entrata in vigore il 30 marzo 1943
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