Articolo 41 del Regolamento del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126
Articolo 40Articolo 42
Versione
21 luglio 1926

Art. 41


La valutazione delle piante destinate a crescere ad alto fusto e dei polloni dei cedui tagliati in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale od alle disposizioni impartite dalle autorita' di cui al comma 2° dell'articolo 17 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , sara' fatta prendendo per base il valore di mercato del legname della stessa specie di quello tagliato, tenuto conto dell'uso migliore cui potrebbe essere destinato il legname stesso, senza alcuna deduzione di spese di abbattimento e trasporto.

Tale valore sara' determinato in base alla media dei prezzi nei mercati piu' prossimi alle zone boscose della Provincia.

Per le piante destinate a crescere ad alto fusto il valore, determinato come nei precedenti commi, non potra' in niun caso essere inferiore al doppio del costo del reimpianto.

Entrata in vigore il 21 luglio 1926
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