Articolo 20 del Regolamento del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126
Articolo 19Articolo 21
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21 luglio 1926

Art. 20


Le prescrizioni di cui all'art. 19 devono fornire norme circa i movimenti di terreno, che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi e dei terreni saldi.

Chi intende compiere i lavori suaccennati dovra' farne dichiarazione in tempo utile all'Ispettorato forestale, indicando la data dell'inizio di essi.

L'Ispettorato forestale potra' prescrivere le modalita' della esecuzione dei lavori allo scopo di evitare i danni previsti nell' art. 1 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 .

Qualora entro 30 giorni dalla dichiarazione l'Ispettorato non avra' prescritto dette modalita' i lavori potranno essere senz'altro eseguiti.

Entrata in vigore il 21 luglio 1926
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