Articolo 42 del Regolamento del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126
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21 luglio 1926

Art. 42


Qualora le ceppaie delle piante abusivamente abbattute fossero state distrutte, il diametro di queste ultime si determinera' sopra piante che, a giudizio del verbalizzante, si reputeranno essere nelle condizioni di quelle distrutte.

Analogamente si procedera' nel caso di distruzione di ceppaie nei boschi cedui.

Entrata in vigore il 21 luglio 1926
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