Articolo 10 del Regolamento del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126
Articolo 9Articolo 11
Versione
21 luglio 1926

Art. 10


Ricevuta notizia dell'esito dei ricorsi e delle domande, lo Ispettorato forestale inviera' al Sindaco dei Comuni interessati due esemplari della carta topografica con l'indicazione delle zone definitivamente vincolate e con la descrizione dei confini delle zone stesse e dei terreni esclusi dal vincolo, nonche' due esemplari dell'elenco dei detti terreni.

Trascorsi i 15 giorni dall'affissione all'albo, il Sindaco restituira' all'Ispettorato un esemplare della carta topografica e dell'elenco con la dichiarazione del giorno dell'inizio e di quello del termine della pubblicazione.

La stessa dichiarazione sara' apposta all'altra copia della carta topografica e dell'elenco, che dovranno essere conservate nell'archivio municipale.

Entrata in vigore il 21 luglio 1926
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente