a) della trasmissione al ministro di culto della comunicazione dell'avvenuta trascrizione dell'atto di matrimonio da lui celebrato;
b) delle convenzioni matrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all' articolo 163 del codice civile , delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui all' articolo 193 del codice civile , e della scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell' articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218 ;
c) dei ricorsi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e delle relative pronunce;
d) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullita' o di scioglimento del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia dell'autorita' ecclesiastica di nullita' del matrimonio; e di quelle che pronunciano la separazione personale dei coniugi o l'omologazione di quella consensuale;
d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio;
d-ter) degli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile; (5)
e) delle sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio;
f) delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione;
g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di uno degli sposi e di quelle che dichiarano l'esistenza dello sposo di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei provvedimenti di revoca relativi ad uno degli sposi;
i) dei provvedimenti di rettificazione;
((i-bis) della costituzione dell'unione civile iscritta ai sensi dell'articolo 70-octies, comma 5.)) (( 1-bis. Negli atti di costituzione dell'unione civile si fa annotazione:
a) delle convenzioni patrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all' articolo 163 del codice civile , delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui all' articolo 193 del codice civile , e della scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato;
b) della dichiarazione contenente la manifestazione di volonta' di scioglimento dell'unione civile resa ai sensi dell' articolo 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76 ;
c) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento dell'unione civile; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullita' o di scioglimento dell'unione civile;
d) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati, conclusi tra le parti al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile;
e) degli accordi di scioglimento dell'unione civile ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
f) delle sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione dell'atto di costituzione dell'unione civile;
g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di una delle parti dell'unione civile e di quelle che dichiarano l'esistenza della parte di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei provvedimenti di revoca relativi ad una delle parti dell'unione civile;
i) dei provvedimenti di rettificazione. )) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 , convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto (con l'art. 12, comma 7) che la presente modifica si applica a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.