Articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
Articolo 70 undeciesArticolo 70 terdecies
Versione
30 marzo 2001
Art. 81. (Annotazioni) 1. L'ufficiale dello stato civile che registra l'atto di morte, lo annota su quello di nascita del defunto. Se la nascita e' avvenuta in altro comune o il defunto risiedeva altrove al momento della morte, egli deve dare prontamente comunicazione della morte agli ufficiali dello stato civile del luogo di nascita e di quello di residenza del defunto, che devono provvedere rispettivamente all'annotazione o alla trascrizione del relativo atto.
2. Negli atti di morte si annotano i decreti di rettificazione ad essi relativi e l'intervenuto riconoscimento o la legittimazione del defunto, ai sensi degli articoli 255 e 282 del codice civile , nonche' le sentenze che, ai sensi dell' articolo 67 del codice civile , dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.
Note all'art. 81:

- Si riporta il testo degli articoli 67 , 255 e 282 del codice civile :

"Art. 67 (Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte). - La dichiarazione di esistenza della persona di cui e' stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.
Art. 255 (Riconoscimento di un figlio premorto). - Puo' anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti.
Art. 282 (Legittimazione di figli premorti). - La legittimazione dei figli premorti puo' anche aver luogo in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti.".
Entrata in vigore il 30 marzo 2001
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