Articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
Articolo 15Articolo 17
Versione
30 marzo 2001
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Versione
11 febbraio 2017
Art. 16. (( Matrimoni celebrati e unioni civili costituite all'estero )) 1. ((Il matrimonio e l'unione civile all'estero, quando gli sposi o le parti dell'unione civile sono entrambi cittadini italiani o uno di essi e' cittadino italiano e l'altro e' cittadino straniero, possono essere celebrati o costituiti innanzi all'autorita' diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorita' locale secondo le leggi del luogo.)) In quest'ultimo caso una copia dell'atto e' rimessa a cura degli interessati all'autorita' diplomatica o consolare.
Entrata in vigore il 11 febbraio 2017
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