Articolo 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
Articolo 99Articolo 101
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30 marzo 2001
Art. 100. (Competenza) 1. I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorita' straniere, trascritti in Italia ed a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonche' per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia, nei casi in cui non sia utilizzabile la procedura di cui all'articolo 20. La competenza spetta al tribunale nel cui circondario si sarebbe dovuto registrare l'atto ovvero al tribunale per i minorenni che ha pronunciato sull'adozione di minore straniero.
Entrata in vigore il 30 marzo 2001
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