Art. 90. (Affissione) 1. Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesime richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all'avviso.
1-bis. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione puo' stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.
((9)) -------------- AGGIORNAMENTO (9)
La L. 11 gennaio 2018, n. 4 , ha disposto (con l'art. 13, comma 4) che "In deroga agli articoli 90, 91 e 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 , il prefetto, ricevuta la domanda, autorizza il richiedente a far affiggere all'albo pretorio del comune di nascita o di sua attuale residenza un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di dieci giorni consecutivi, trascorsi i quali il prefetto provvede sulla domanda con decreto di autorizzazione alla modificazione del cognome".
1-bis. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione puo' stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.
((9)) -------------- AGGIORNAMENTO (9)
La L. 11 gennaio 2018, n. 4 , ha disposto (con l'art. 13, comma 4) che "In deroga agli articoli 90, 91 e 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 , il prefetto, ricevuta la domanda, autorizza il richiedente a far affiggere all'albo pretorio del comune di nascita o di sua attuale residenza un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di dieci giorni consecutivi, trascorsi i quali il prefetto provvede sulla domanda con decreto di autorizzazione alla modificazione del cognome".